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Articolo 61 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Impugnazioni

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 61 Legge professionale forense

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.