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Articolo 57 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Divieto di cancellazione

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 57 Legge professionale forense

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.