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Articolo 57 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/05/2025]

Divieto di cancellazione

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 57 Legge professionale forense

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo(1).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)".