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Articolo 22 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 22 Legge professionale forense

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge(1)(2)(3)(4)(5).

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse".

Note

(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 e, successivamente, dall’art. 10, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 470, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 5-bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 4-ter, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
(4) Comma modificato dall'art. 8, comma 4-ter, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
(5) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 11, comma 6-sexies del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.