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Articolo 27 Legge sulle ONLUS

(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

[Aggiornato al 05/11/2020]

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilitą sociale

Dispositivo dell'art. 27 Legge sulle ONLUS

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

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