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Articolo 14 Legge sulle ONLUS

(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

[Aggiornato al 05/11/2020]

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

Dispositivo dell'art. 14 Legge sulle ONLUS

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";
  2. b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. 1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
  4. 2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";
  5. 3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
  6. 4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
  7. 5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
  8. c) nell'articolo 19 ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20 bis".

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