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Articolo 53 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Consulente tecnico in appello

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 53 Legge equo canone

Articolo abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

[Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.]

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