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Articolo 47 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Poteri istruttori del giudice

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 47 Legge equo canone

Articolo abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

[Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.]

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