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Articolo 43 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Improcedibilitą della domanda

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 43 Legge equo canone

Articolo abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

[La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente. L'improcedibilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.]

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