(1)1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
- a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
- b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
- c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.
Note
(1)
Articolo introdotto dall’art. 101, comma 1, lett. d), D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione".