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Articolo 35 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Riconoscimento di figlio

Dispositivo dell'art. 35 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(1)1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Note

(1) Il comma 1 e la rubrica della disposizione sono stati modificati dall’art. 101, comma 1, lett. b), D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione".

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