[1. Le disposizioni del presente provvedimento legislativo e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla procedura del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.]