1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
- a) fondo ordinario;
- b) fondo consolidato;
- c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno.