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Articolo 28 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunitą montane

Dispositivo dell'art. 28 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

  1. a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;
  2. b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;
  3. c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni(1).

Note

(1) Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, coma 2) che " A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144."

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