Che cosa significa "Tratta o commercio di schiavi"?
Nel nostro ordinamento è considerato schiavo la persona su cui qualcuno esercita poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotta o mantenuta in uno stato di soggezione continuativa, in quanto costretta a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi (art. 600 del c.p.).
La Convenzione di Ginevra del 25 ottobre 1926, approvata con il r.d. 26 aprile 1928, n. 1723, definisce tratta "ogni atto di cattura, acquisto, o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù"; per commercio deve intendersi esclusivamente "l'attività di alienazione dei minori schiavi, svincolata da una preventiva acquisizione o cattura".
La Convenzione di Ginevra del 25 ottobre 1926, approvata con il r.d. 26 aprile 1928, n. 1723, definisce tratta "ogni atto di cattura, acquisto, o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù"; per commercio deve intendersi esclusivamente "l'attività di alienazione dei minori schiavi, svincolata da una preventiva acquisizione o cattura".