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Articolo 11 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

[Aggiornato al 09/12/2023]

Dispositivo dell'art. 11 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d'ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa.

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