Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
- 1° alle «pene criminali» la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
- 2° alle «pene correzionali» le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;
- 3° alle «pene di polizia» le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.
Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.