All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 2 miliardi e 100 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, in lire 13 miliardi e 400 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e in lire 33 miliardi e 950 milioni nell'esercizio 1965, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 574 e 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, nei capitoli 580 e 632 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per il periodo anzidetto e nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.