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Articolo 37 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 37 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

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