Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 601 è sostituito dal seguente:
"In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio".