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Articolo 34 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 34 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 601 è sostituito dal seguente:

"In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio".

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