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Articolo 21 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 21 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1970, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del Fondo interbancario di garanzia istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 450 milioni rispettivamente per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, nonché di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1966.

Per effetto dell'incremento del limite di impegno recato dal precedente comma, le annualità indicate al terzo comma del citato articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1995: lire 3.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964; lire 2.4100 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; lire 4.800 milioni nel 1965; lire 5.700 milioni dal 1966 ai 1989; lire 5.400 milioni nel 1990; lire 4.800 milioni nel 1991; lire 4.200 milioni nel 1992; lire 3.150 milioni nel 1993; lire 1.650 milioni nel 1994 e lire 900 milioni nel 1995.

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