Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
A favore del fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1963-64;
lire 10 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964: lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1965;
lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.
Il fondo di rotazione è incrementato fino al 31 dicembre 1984 dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti secondo il disposto dell'articolo 7.