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Articolo 16 bis Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni

Dispositivo dell'art. 16 bis Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. L'atto di contestazione previsto dell'articolo 16, relativo alle violazioni dall'articolo 6, commi 2- bis e 3, dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente(1).

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

3. [[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87]](1).

Note

(1) I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".

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