Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18.
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.