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Articolo 98 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 08/08/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 98 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.

Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.

Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.

Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.

L'ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato.]

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