Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000.
L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.]