1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.