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Articolo 17 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 08/08/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 17 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Articolo abrogato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

[1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:

  1. a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  2. b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  3. c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.]

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