1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) "concessionario": il soggetto cui č affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
- b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.