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Articolo 207 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 207 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Non č necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio č receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome č stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

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