(1)Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.
Note
(1)
Il D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) l'introduzione dell'art. 60 ter a decorrere dal 31 ottobre 2025.