Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
[Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara l'estinzione o dispone la trasformazione della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.]