ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309
[1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali.
2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.]