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Articolo 216 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Modalitą di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza

Dispositivo dell'art. 216 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalitą per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.

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