1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
- a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
- b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.