[1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonché quelli con i quali č concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327.
2. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera d) del codice si fa menzione solo nei certificati previsti dall'articolo 688 del codice.]