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Articolo 169 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione

Dispositivo dell'art. 169 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione č fatta menzione negli avvisi.

2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

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