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Articolo 166 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado

Dispositivo dell'art. 166 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.

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