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Articolo 165 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato

Dispositivo dell'art. 165 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Prima della notificazione, l'impugnazione č annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.

2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

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