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Articolo 156 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Opposizione alla richiesta di archiviazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 156 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

[1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa.

2. A seguito dell'opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice.]

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