1. L'imputato detenuto č posto in libertā immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.
2. L'imputato prosciolto e la persona di cui č comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalitā conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. Č vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.