1. (1)Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.
Note
(1)
Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").