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Articolo 96 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Separazione degli imputati detenuti

Dispositivo dell'art. 96 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autoritą giudiziaria abbia cosģ ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilitą dell'istituto.

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