[1. Il provvedimento con cui č ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1 del codice č comunicato al ministero medesimo.
2. Il ministro di grazia e giustizia puō disporre che le cose di cui č stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell'articolo 264 del codice.
3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichitā o di arte č stata disposta la confisca.]