1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.
Note
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma
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