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Articolo 96 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Informazioni della pubblica amministrazione

Dispositivo dell'art. 96 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

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