Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
[La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito č fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.]