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Articolo 39 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Deposito di cancelleria

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 39 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito č fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.]

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