Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1991, n. 399.
[I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.
Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.]