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Articolo 37 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Modo di tenuta dei registri

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 37 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.

Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.]

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