Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1991, n. 399.
[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:
- 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;
- 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
- 3) ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;
- 4) ruolo generale degli affari civili non contenziosi;
- 5) rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi;
- 6) ruolo generale delle esecuzioni;
- 7) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
- 8) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
- 9) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
- 10) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
- 11) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
- 12) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
- 13) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.
Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.]