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Articolo 25 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Istituzione e formazione dell'albo

Dispositivo dell'art. 25 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Presso ogni tribunale č istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.

L'albo č diviso in categorie secondo i rami delle attivitā economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.

In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.

Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.

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