Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 11 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

(D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Avvio del procedimento

Dispositivo dell'art. 11 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6 bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

  1. a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  2. b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  3. b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  4. b-ter) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)(2);

1-bis. [Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà.] (1)

1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario(2).

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190.
(2) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, il quale ha modificato il comma 1 (alinea e lettera b-ter)) e introdotto il comma 1-ter.
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!